La legge ha molte norme che consentono di poter avere una società che abbia dei limiti e dei diritti. Un articolo del codice penale particolarmente discusso e altrettanto controverso, è quello che riguarda l’art. 86 per la difesa personale.

Esso si divide in quello che il soggetto può fare per riuscire a difendersi e quello che deve fare o applicare l’avvocato nel diritto processuale. Si parla quindi di una situazione che viene delineata considerando esattamente dei parametri di “violenza”.

Cosa ci dice l’Art 86?

Nell’applicazione del codice con art.86, cioè la difesa personale. Si ha il diritto di difendersi se si è vittime di violenza, di un abuso, di un attacco da aggressione oppure si viene minacciati, sia verbalmente che con oggetti contundenti. Tuttavia ci si può difendere solo ed esclusivamente per disarmare o rendere inerme l’altro.

Una qualsiasi altra forma di violenza di accanimento diventa condannabile. Purtroppo l’art.86 è molto discusso è controverso. Perfino gli stessi avvocati spesso hanno delle difficoltà in ambito processuale.

Questo capita perché il diritto di difendersi è lecito, ma non quello di offendere, nonostante si sia stati aggrediti. Quindi alle volte l’applicazione di tale legge diventa paradossale.

Quando ci si può difendere personalmente

Le violenze possono essere verbali e fisiche. L’autodifesa va a regolare gli attacchi personali fisici, cioè quando si viene aggredite, spintonati oppure quando c’è il rischio di una lesione fisica di grave entità. Per esempio quando si viene minacciati con dei bastoni o coltelli, lì scatta la possibilità di autodifendersi poiché il rischio personale fisico è palese.

In caso si viene però offesi verbalmente, allora non è possibile difendersi alzando le mani, ma si può rispondere. Il nostro consiglio è quello di lasciar perdere e rivolgersi alle autorità competenti.

Cosa capita durante il processo per autodifesa

Nell’applicazione dell’art.86 l’avvocato deve fare di tutto per mostrare le prove a carico del suo assistito. Questo vuol dire che in base alle diversità delle situazioni è possibile avere dei chiarimenti su cosa sia accaduto, su come, le aggravanti ed evidenziare l’elemento di pericolo che si rischiava.

Tutto questo capita perché è necessario che ci siano le condizioni per far applicare l’art-86. Purtroppo le notizie che spesse si leggono sui giornali mostrano spesso che la vittima viene poi processata per abuso eccessivo di autodifesa. Questo capita quando ci si accanisce sull’assalitore dopo che si è reso inerme e può essere poi una motivazione per una controdenuncia con atti processuali diretti.

Lascia un commento